venerdì 2 dicembre 2011

AUTOCERTIFICAZIONE SULLA ESISTENZA IN VITA


Dichiarazione sostitutiva della certificazione di esistenza in vita
(art. 46, d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa - Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001)
Il/La sottoscritto/a ...............................  ................................ nato/a a
il....... /....... /............. e residente a  .............................................. prov. ........... CAP
invia/piazza .......................................................  n. ............. a conoscenza delle sanzioni
previste dall'art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione o uso di atti falsi1,
DICHIARA
la propria esistenza in vita.
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto
previsto dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in base al quale i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
LUOGO E DATA:                                                                                             ,              /             /
(firma per esteso e leggibile)
' 1° comma, art. 76, d.p.r. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".
2° comma, art. 76, d.p.r. 445/2000: "L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto
falso".
3° comma, art. 76, d.p.r. 445/2000: "Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per
conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale".
4° comma, art. 76, d.p.r. 445/2000: "Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico
ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte".

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